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Monday, 2 May 2011

Qds.it: Statuto, segretario generale alla Presidenza Regione tradisce la Sicilia

Conflitto sull’Alta Corte. Consulta in buona fede
di Raffaella Pessina

[Intervista del Quotidiano di Sicilia a Giovanni Carapezza Figlia, segretario generale della Presidenza della Regione siciliana]

Cosa pensa del mancato utilizzo dell’Alta Corte in Sicilia?

“Per quanto riguarda l’Alta Corte, ed essendo io avvocato, non posso non considerare che la Corte Costituzionale ha ritenuto non confliggente con quella necessità di ordinamento unitario la sussistenza di due organi che, a livello apicale, potessero stabilire quali norme fossero lesive della legittimità costituzionale e statutaria. In qualsiasi ordinamento è assolutamente impossibile pensare ad una pluralità di soggetti che presiedano a questa competenza”.

Non ci vorrebbe una norma costituzionale per mettere nel dimenticatoio l’Alta Corte?

“L’ordinamento giuridico vive anche di contraddizioni che è ben possibile risolvere. Queste contraddizioni sono apparenti perché si deve sempre fare riferimento a quei principi generali che formano il modo di leggere ed interpretare la singola norma. Cioè qualsiasi norma, anche costituzionale non può essere vista avulsa dal contesto in cui è inserita e quindi nel sistema stesso c’è la possibilità di ritenere che l’Alta Corte non può coesistere”.

La diversa composizione dei due organi comporta un orientamento delle sentenze diverso perché nell’Alta Corte c’è una composizione paritetica e nella Corte Costituzionale non c’è alcuna difesa della Sicilia.

“Non posso ritenere che la composizione della Corte Costituzionale induca ad assumere delle decisioni che siano favorevoli o sfavorevoli ad alcuno. La Corte Costituzionale ha una funzione di tutela della Costituzione nella sua globalità. Quindi tutela quelle attribuzioni che sono riconosciute allo Stato con gli ambiti di competenza che sono dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di qualsiasi soggetto istituzionale”.

Articolo pubblicato il 14 aprile 2011

Il curriculum di Giovanni Carapezza Figlia, segretario generale della Presidenza della Regione siciliana

Fonte: Qds.it

BlogSicilia.it: Statuto, l'accolita dei rancorosi a convegno

Un convegno del Lions sull'Autonomia e il Federalismo
Statuto? La Sicilia non può permetterselo
di Antonella Sferrazza

2 maggio 2011 - Quattro miliardi di euro. E’ il saldo negativo tra entrate e uscite per la Sicilia qualora si applicasse lo Statuto Autonomistico nella sua interezza. La stima della Ragioneria generale dello Stato, è stata resa nota dal costituzionalista palermitano, Giovanni Pitruzzella, nel corso di un convegno organizzato dal Lions Club, Distretto 108 YB, andato in scena nei giorni scorsi presso l’Oratorio SS. Costantino ed Elena, a Palermo.

Un’occasione per fare il punto sulle prospettive dell’Autonomia siciliana in vista del federalismo, come ha spiegato Maria Di Francesco, Delegato responsabile del Comitato Distrettuale Lions che ha curato i dettagli dell’incontro e che non a caso, per la prima sessione del convegno, ha scelto un titolo provocatorio: “Statuto della Regione siciliana: archeologia istituzionale o strumento per anticipare il federalismo?


Un titolo che ha ispirato non poco i relatori. A partire da Pitruzzella: “Si dice sempre che lo Stato nega alla Sicilia la possibilità di applicare lo Statuto. Non è del tutto esatto. Lo Stato chiede alla Sicilia di accettare onori ed oneri dallo Statuto. Il che significa non solo le entrate ma anche le spese. E poiché il saldo sarebbe di quattro miliardi in negativo la Sicilia tentenna”.

Il costituzionalista ha poi esortato a non guardare solo ai fatti di casa nostra e ad avere una visione più ampia: “Non possiamo ancora discutere di passato. Bisogna guardare avanti. Misurarsi con l’Europa, con i problemi dell’economia globale e tentare di metterci al passo con il resto del mondo”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’intervento di Sergio Mattarella, ex ministro in quota Pd, ed oggi componente del Consiglio di Giustizia Amministrativa: ” Non penso che l’esperienza dello Statuto sia stata negativa ma ha fatto il suo tempo. Ritengo che biognerebbe abolire la specialità delle regioni che oggi appare insensata soprattutto alla luce del federalismo”.

Ma la platea si è infiammata quando si è toccato il tema della questione meridionale. Una questione che, hanno ricordato numerosi ospiti dell’evento, continua ad essere tagliata fuori dall’agenda della politica nazionale.

I relatori hanno esortato gli ospiti del convegno non cadere nell’errore del ‘rivendicazionismo piagnone’ e a fare tutti un sforzo in più per tentare di non lasciare anadare del tutto alla deriva la Sicilia. Ma resta il fatto che la questione c’è. E mai come in questo periodo viene avvertita l’indifferenza dei governi centrali nei confronti di un gap economico che non accenna a diminuire. Questo è un fatto. E come ci ha insegnato George Bernard Show: i fatti sono testardi, tornano sempre.

A tirare le somme della prima sessione del convegno, cui ha partecipato anche il mensile Il Sud, sono stati Salvatore Giacona, Past Presidente Consiglio direttivo Lions e Rosario Pellegrino, IPG del Distretto Lions 108 YB Sicilia.

[Domanda: che ci faceva il mensile Il Sud lì in mezzo ad avallare l'illegalità?]

Fonte: BlogSicilia.it

Wednesday, 3 November 2010

IlSole24Ore.com: Scontro stato-Regione, lo stato ha già vinto

Il contenzioso sul federalismo inizia in Sicilia

di Enrico De Mita
24 ottobre 2010

È cominciato il contenzioso costituzionale relativo al federalismo fiscale. È una regione a statuto speciale, la Sicilia, a sollevare una serie di questioni per violazione dell'articolo 36 dello statuto speciale, più precisamente l'impianto di tale articolo, nonché gli articoli 32, 33, 43. Delle quattro questioni sollevate, tre sono state dichiarate inammissibili e la quarta infondata con la sentenza 201/2010.
Ciò farebbe pensare a una forzatura nella formulazione delle questioni di costituzionalità. Il giudizio di inammissibilità non è di poco conto ed è stato formulato dall'Avvocatura di Stato e poi accolto dalla Corte. In proposito va detto che l'articolo 1, comma 2 della legge delega 42/2009 sul federalismo fiscale, non impugnato dalla Sicilia, dispone che ai territori a statuto speciale «si applicano, in conformità agli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22, 27 della medesima legge». Pertanto tutte le censure prospettate dalla regione Sicilia, ad eccezione di quella sull'articolo 27 hanno ad oggetto norme la cui applicazione è espressamente esclusa dalla legge censurata. Può sembrare una tesi che prova troppo, ma dal punto di vista letterale è ineccepibile.

Nonostante tale statuizione, la Sicilia afferma che tutte le disposizioni denunciate appaiono direttamente applicabili anche alla regione siciliana «o comunque incidono sulle potestà regionali, in violazione delle prerogative statutarie ad essa assegnate». Questo rilievo è stato confutato dall'Avvocatura di Stato come segue: quand'anche le norme denunciate dovessero ritenersi applicabili anche alla regione ricorrente, non discenderebbe l'effetto del «notevole squilibrio» delle risorse finanziarie regionali, trattandosi comunque di principi di delega il cui effetto lesivo «potrebbe essere solo delle norme delegate». Si possono dunque prevedere altri ricorsi con un contenzioso politico di non poco conto.

Accogliendo il giudizio di inammissibilità la Corte ha negato che gli articoli 8, 10, 12 e 19, ancorché ad essa non applicabili, «interferiscano sull'impianto dell'articolo 36 dello statuto e sulle risorse sinora attribuite alla Sicilia, incidendo sul complesso sistema di definizione dei rapporti tributari finalizzato all'attribuzione di gettito finanziario al sistema del federalismo fiscale regionale». Tale affermazione della ricorrente è giustamente ritenuta dalla Corte generica, occorrendo invece «una sicura esegesi del dato normativo, privo di plausibile alternativa». Questo giudizio toglie rilievo giuridico alle questioni sollevate, che possono interessare l'aspetto politico ed economico. I temi coinvolti nel ricorso sono il gettito dei cespiti tributari, le sue riduzioni a causa della compartecipazione ai tributi riferibili al territorio, le attribuzioni alle regioni e agli enti locali di un proprio patrimonio contraddetto dalla determinazione da parte dello stato di una apposita lista dei beni da attribuire. In sintesi il sistema di finanziamento prefigurato dalla legge delega determinerebbe una sottrazione di parte del gettito tributario spettante alla Regione in base all'articolo 36 dello statuto e al Dpr 1074/1965. Infatti - argomenta la ricorrente - la Sicilia è titolare «di tutto il gettito dei cespiti tributari secondo il sistema delineato dalle disposizioni richiamate», parte del quale dovrebbe alimentare anche il finanziamento degli enti locali. La ricorrente afferma che la normativa impugnata, per finanziare le spese degli enti locali, prevede il ricorso a risorse non dello stato, ma della regione, che subisce una riduzione del gettito tributario a causa delle compartecipazioni, senza che siano previsti «meccanismi compensativi». Inoltre - si evidenzia ancora nel ricorso - l'onere finanziario di tale compartecipazione ai tributi erariali in favore degli enti locali a carico della regione è indeterminato, con la conseguenza che il meccanismo - già in sé lesivo degli articoli 36 e 37 dello statuto - «pregiudicherebbe la possibilità per la regione di esercitare le proprie funzioni per carenza di risorse finanziarie», così violando anche gli articoli 81 e 119, comma 4, della Costituzione.

L'ultima questione è stata ritenuta infondata dalla Corte perché il «tavolo di confronto» e la conferenza permanente tra lo stato e le regioni a statuto speciale hanno composizione, funzioni e ambiti operativi diversi. L'organo statutario è il titolare di una speciale funzione di partecipazione al procedimento legislativo, mentre il tavolo di confronto ha una funzione politico-amministrativa non vincolante per il legislatore, di carattere consultivo, nell'ambito della conferenza permanente fra stato ed enti locali e le autonomie speciali per quanto attiene ai profili programmatici e finanziari del federalismo fiscale. Il tavolo non è quindi una duplicazione della conferenza paritetica, prevista dall'articolo 43.

Fonte: IlSole24Ore.com